IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I  commissari  incaricati,  ai  sensi  dell'art.  2  della  L.R. 2
dicembre 1991, n. 58, di predisporre il piano  di  successione  delle
associazioni intercomunali, provvedono, nell'esercizio delle funzioni
di  cui  all'art.  4,  terzo  comma,  della stessa legge, a tutti gli
adempimenti di ordinaria gestione rispondenti  alle  finalita'  della
citata legge regionale.
   Essi   curano,   tra  l'altro,  la  cessazione  dei  rapporti  che
comportano  ulteriori  spese  e  il  cui  proseguimento  non  risulta
necessario;   riscuotono   i   crediti   accertati,  astenendosi  dal
promuovere azioni giudiziali o comunque di riscossione  coattiva,  se
non  nei  casi  di  grave  pregiudizio  del  credito, dei quali danno
tempestiva  comunicazione  alla  Giunta  Regionale;   dispongono   il
pagamento  dei debiti accertati, nell'ordine di priorita' determinato
dalle relative scadenze e nei limiti delle disponibilita'  di  cassa;
si costituiscono in giudizio, sentito il parere dei competenti uffici
regionali, per resistere alle azioni legali eventualmente promosse da
terzi.
   I   commissari  rendono  conto  nel  piano  di  successione  degli
adempimenti svolti ai sensi dei precedenti commi.
   Nel  piano  di  successione  confluiscono  inoltre  gli  atti   di
rendicontazione  di competenza delle associazioni intercomunali e non
deliberati alla data di entrata in vigore della L.R. 2 dicembre 1991,
n. 58.
   Il  termine di cui all'art. 2, quarto comma, della L.R. 2 dicembre
1991, n. 58, e' prorogato di tre mesi.