IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I commissari incaricati, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1991, n. 58, di predisporre il piano di successione delle associazioni intercomunali, provvedono, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, terzo comma, della stessa legge, a tutti gli adempimenti di ordinaria gestione rispondenti alle finalita' della citata legge regionale. Essi curano, tra l'altro, la cessazione dei rapporti che comportano ulteriori spese e il cui proseguimento non risulta necessario; riscuotono i crediti accertati, astenendosi dal promuovere azioni giudiziali o comunque di riscossione coattiva, se non nei casi di grave pregiudizio del credito, dei quali danno tempestiva comunicazione alla Giunta Regionale; dispongono il pagamento dei debiti accertati, nell'ordine di priorita' determinato dalle relative scadenze e nei limiti delle disponibilita' di cassa; si costituiscono in giudizio, sentito il parere dei competenti uffici regionali, per resistere alle azioni legali eventualmente promosse da terzi. I commissari rendono conto nel piano di successione degli adempimenti svolti ai sensi dei precedenti commi. Nel piano di successione confluiscono inoltre gli atti di rendicontazione di competenza delle associazioni intercomunali e non deliberati alla data di entrata in vigore della L.R. 2 dicembre 1991, n. 58. Il termine di cui all'art. 2, quarto comma, della L.R. 2 dicembre 1991, n. 58, e' prorogato di tre mesi.